Il Nuovo Codice della Nautica disciplina il noleggio occasionale all’art. 49 bis. Con il fine esplicito di incentivare il diporto e il turismo nautico, la norma semplifica notevolmente gli aspetti contrattuali ed i requisiti in termini di comando e condotta dell’unità, subordinando la regolarità alla sola comunicazione alla Capitaneria di porto territorialmente competente e all’Agenzia delle entrate, nonché all’Inps ed all’Inail, in caso di impiego di personale.
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