Il Consiglio dell’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha approvato all’unanimità le modifiche al Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica con delibera n. 490/18/CONS.
Tra le principali novità, vi è la previsione di un procedimento cautelare per la tutela del diritto d’autore online, in ottemperanza all’art. 2 della Legge Europea 2017, dettato per il completo adeguamento alle Direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE.
Finalità del procedimento
Ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento, è possibile avanzare motivata richiesta all’Autorità affinché ordini in via cautelare ai prestatori di servizi di cessare la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, entro il termine di due giornidalla notifica del provvedimento.
Per “prestatore di servizi”deve intendersi a tal fine il prestatore di attività economiche svolte online o anche, secondo la definizione della legge 317/1986, art. 1 comma 1, lett. b), il prestatore di qualsiasi servizio offerto normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, che svolga attività di mere conduit o di hosting.
Al fine di ottenere, dunque, la cessazione della violazione, ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del Regolamento:
- se il sito è ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l’Autorità ordina la rimozione selettiva delle opere digitali e l’adozione delle misure necessarie per impedirne il caricamento. In presenza di violazioni di carattere massivo, è possibile che venga ordinato ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali;
- se il sito è, invece, ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l’Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit di disabilitare l’accesso al sito. In tal caso, viene ordinato di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità indicate dall’Autorità, le richieste di accesso alla pagina su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi.
Presupposti e domanda
Perché la tutela cautelare sia accordata, è necessario che le violazioni del diritto d’autore o dei diritti collegati risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti.
Presupposto è, dunque, l’esistenza di fumus boni iuris e periculum in mora.
La domanda, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, va trasmessa utilizzando – e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità – il modello reso disponibile sul sito internetdell’Autorità e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.
Si noti che il procedimento dinanzi all’Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.
L’istanza così presentata è archiviata in via amministrativa se dichiarata:
- irricevibile, per mancata compilazione del modello in ogni sua parte o in difetto di informazioni essenziali;
- improcedibile, in caso di pendenza di un procedimento davanti all’Autorità giudiziaria per gli stessi diritti relativi alle medesime opere;
- inammissibile, perché estranea all’ambito di applicazione del Regolamento;
- manifestamente infondata, sulla base di sommario apprezzamento dei fatti
oppure se ritirata prima dell’inizio del procedimento.
Il procedimento cautelare
Se sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda, l’ordine cautelare è adottato dall’Autorità entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza o dei documenti integrativi eventualmente richiesti, notificato ai prestatori di servizi individuati e comunicato al soggetto che ha presentato l’istanza. Il provvedimento è altresì notificato, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet, i quali possono porre fine alla violazione: in tal caso, la direzione revoca l’ordine cautelare e archivia in via amministrativa l’istanza.
Entro cinque giorni dalla notifica, i destinatari della stessa possono proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare, ma la sua proposizione non sospende tout court l’esecuzione dell’ordine cautelare.
In mancanza di reclamo nel termine detto, l’ordine assume carattere definitivo e la direzione ne informa l’organo collegiale nella prima riunione utile. Qualora, invece, avverso l’ordine cautelare venga presentato reclamo, la direzione dispone l’avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l’istanza di cui all’art. 6, comma 1.
Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di tre giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento e l’organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento entro sette giorni dalla proposizione del reclamo.
Sanzioni
In caso di inottemperanza agli ordini ex art. 8, commi 3, 4 e 5 e mancata proposizione del reclamo o di rigetto del reclamo stesso, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1 comma 31 della Legge 31 luglio 1997 n. 249.
Parallelamente, viene data comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 182 ter della Legge sul diritto d’autore, per il compimento degli atti previsti agli artt. 347 e ss. c.p.c..