Rapallo, il porto devastato dalla mareggiata

Abbandono dell’imbarcazione, un aiuto per l’assicurato in caso di perdita totale

Accade spesso purtroppo che un’imbarcazione non possa più navigare e non sia possibile ripararla. Se ne è avuta prova nei mesi scorsi con la tragica mareggiata che ha colpito il Tigullio. Cosa può fare in questi casi l’assicurato e che tutele gli accorda il Codice della navigazione?

L’art. 540 del Codice della navigazione prevede che l’assicurato possa abbandonare all’assicuratore la nave, esigendo l’indennità per perdita totale in casi specifici:

  1. quando la nave sia perduta (perdita totale assoluta effettiva)
  2. quando sia diventata assolutamente inabile alla navigazione e non sia riparabile oppure quando manchino sul posto i mezzi necessari alla riparazione e la nave non possa recarsi in un porto ove siano tali mezzi o procurarseli facendone richiesta altrove (perdita totale funzionale)
  3. quando la nave si presuma perita (perdita totale assoluta presunta)
  4. quando l’ammontare totale delle spese di riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunga i tre quarti del suo valore assicurabile (perdita totale costruttiva).

Su Liguria Nautica un approfondimento su abbandono e liquidazione, a questo link.