Accade spesso purtroppo che un’imbarcazione non possa più navigare e non sia possibile ripararla. Se ne è avuta prova nei mesi scorsi con la tragica mareggiata che ha colpito il Tigullio. Cosa può fare in questi casi l’assicurato e che tutele gli accorda il Codice della navigazione?
L’art. 540 del Codice della navigazione prevede che l’assicurato possa abbandonare all’assicuratore la nave, esigendo l’indennità per perdita totale in casi specifici:
- quando la nave sia perduta (perdita totale assoluta effettiva)
- quando sia diventata assolutamente inabile alla navigazione e non sia riparabile oppure quando manchino sul posto i mezzi necessari alla riparazione e la nave non possa recarsi in un porto ove siano tali mezzi o procurarseli facendone richiesta altrove (perdita totale funzionale)
- quando la nave si presuma perita (perdita totale assoluta presunta)
- quando l’ammontare totale delle spese di riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunga i tre quarti del suo valore assicurabile (perdita totale costruttiva).
Su Liguria Nautica un approfondimento su abbandono e liquidazione, a questo link.