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Maggio 6, 2020

Covid-19: protocolli per la sicurezza sul lavoro e privacy

Covid-19 Sicurezza lavoro Privacy

L’adozione di procedure aziendali per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e limitare il rischio di contagio da Covid-19 è un elemento essenziale per la ripresa delle attività produttive nella cosiddetta “Fase 2” e le parti sociali hanno sottoscritto già il 14 marzo scorso un Protocollo condiviso sulle misure necessarie, aggiornato ed integrato il successivo 24 aprile.

Tra le misure che molte aziende hanno implementato in questo periodo, grande rilevanza hanno il controllo degli accessi ai locali aziendali ed il ruolo del medico competente. Si tratta di attività importanti per prevenire e contrastare un possibile contagio, ma che parallelamente sollevano questioni non meno importanti dal punto di vista della privacy.

Comprendere gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali permette di risolvere eventuali criticità con l’uso di procedure adeguate.

Rilevazione della temperatura corporea

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea di collaboratori e dipendenti all’ingresso della struttura aziendale, al fine di impedire l’accesso a coloro cui risulti superiore a 37,5°, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 4 Reg. UE 2016/679 (GDPR).

La registrazione della temperatura corporea, perciò, non è ammessa in tutti i casi, ma, nel rispetto del cosiddetto principio di “minimizzazione”, soltanto nell’ipotesi in cui essa superi la soglia stabilita, al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a soggetti diversi (quali ad esempio clienti, visitatori, utenti), la registrazione del dato non appare in linea generale necessaria neppure quando risulti superiore alla soglia stabilita, a meno che la documentazione delle ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali non risulti opportuna secondo specifiche circostanze.

Autodichiarazione su eventuale esposizione al contagio

Al fine di prevenire e contenere il contagio, i datori di lavoro devono precludere l’accesso ai locali aziendali/di lavoro a chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

A tal fine (anche alla luce del Protocollo sopra citato) è possibile richiedere a collaboratori e dipendenti ma anche a soggetti terzi, quali clienti, visitatori, utenti, una dichiarazione che attesti tali circostanze.

Devono, tuttavia, in questo caso essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19 e non informazioni aggiuntive, ad esempio, sulla persona risultata positiva, sulle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

Si noti che quanto evidenziato circa rilevazione della temperatura, autodichiarazione sull’esposizione al contagio e raccolta di dati personali si applica anche in caso di accesso ai locali aziendali di fornitori e consulenti.

Trattamenti di dati personali che coinvolgono il medico competente

Il medico competente deve segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che una particolare condizione di fragilità di un dipendente, connessa anche al suo stato di salute, ne suggerisca l’impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. Non comunica, invece, al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

Identità del dipendente affetto da Covid-19 e comunicazione agli altri dipendenti

L’identità del dipendente affetto da Covid-19 non può essere comunicata agli altri dipendenti. Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie tutte le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d’urgenza.

Procedura per la corretta gestione dei casi di positività

L’azienda deve prevedere specifici protocolli per la corretta gestione dei casi di positività, comprese eventuali misure di messa in sicurezza e isolamento di locali e lavoratori coinvolti. Tali procedure dovranno avere cura di tutelare la dignità del lavoratore e la sua riservatezza.

Si rammenta, infine, che ogniqualvolta vengano trattati dati personali, è obbligatorio rendere all’interessato idonea informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).