Il Garante Privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro (allegato al provvedimento n. 198 del 13/05/2021) per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali.
L’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti covid-19 presso i luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce, infatti, un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per cui la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere garantito il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.
Le indicazioni del Garante Privacy
Nel predisporre il piano e nel procedere alla somministrazione, è importante il rispetto di alcuni principi chiave della normativa in materia di privacy e sicurezza sul lavoro, con il coinvolgimento del medico competente:
- Il datore di lavoro, all’atto della presentazione del piano vaccinale aziendale all’ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi a indicare esclusivamente il numero complessivo dei vaccini necessari. Nel piano, elaborato con il supporto del professionista sanitario e presentato dal datore di lavoro, non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa.
- La pianificazione delle sedute vaccinali dovrà essere effettuata dal medico competente (o dalla struttura sanitaria di riferimento), adottando misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza dei dati adeguato al rischio, anche avvalendosi del supporto del datore di lavoro.
- Se per raccogliere le informazioni in merito all’adesione dei dipendenti al servizio vaccinale vengono utilizzati strumenti del datore di lavoro (come, ad esempio, applicativi informatici), il trattamento deve essere conforme alla normativa di settore. Ciò vuol dire, tra le altre cose, che i dati personali relativi alle adesioni e all’anamnesi dei dipendenti non devono entrare, neanche accidentalmente, nella disponibilità del personale o degli uffici che svolgono compiti datoriali per la gestione del rapporto di lavoro (risorse umane, amministrazione, ufficio disciplinare). Nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a strutture sanitarie private ovvero, in assenza del medico competente, alle strutture territoriali dell’Inail, dovrò fare in modo che i dipendenti possano rivolgersi direttamente a tali strutture.
- La somministrazione del vaccino, riservata agli operatori sanitari, deve avvenire all’interno di locali individuati dal datore di lavoro, dotati di caratteristiche tali da evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale.
- Quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro. In tal caso si potrà procedere alla giustificazione dell’assenza, ove richiesto, con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali applicabili, ovvero mediante rilascio da parte del soggetto che somministra la vaccinazione all’interessato di un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici. Resta salvo che ove dall’attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, il datore di lavoro, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità e non potrà chiedere al dipendente la conferma dell’avvenuta vaccinazione o l’esibizione del certificato vaccinale.