Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa – Volontaria Giurisdizione, con Decreto n. 7556/2018 del 18 luglio 2018 (RG 2602/2018) ha di recente affrontato la questione relativa al conferimento di criptovaluta in sede di aumento di capitale.
I Giudici hanno in questo caso rigettato il ricorso di una società a responsabilità limitata, ma – giova chiarirlo sin d’ora – non ha dichiarato la non conferibilità in generale delle criptovalute.
Il caso
Il caso origina dal diniego del notaio di iscrivere nel Registro Imprese una delibera assembleare per l’aumento del capitale sociale mediante il conferimento in natura di opere d’arte e di una certa quantità di una moneta elettronica.
Nonostante i beni fossero stati oggetto di perizia ex art. 2465 c.c., infatti, il notaio verbalizzante aveva ritenuto che le criptovalute, in ragione della loro volatilità, non consentano una valutazione concreta né del quantum né dell’effettività del conferimento.
La società presentava, dunque, ricorso ex art. 2436 comma 3 c.c., sostenendo che:
- il conferimento doveva senz’altro ritenersi effettivo, poiché il socio conferente aveva immediatamente messo a disposizione della società le relative credenziali (cosiddette “transaction password”);
- nessun dubbio poteva d’altra parte esservi neppure in ordine al quantum del conferimento, chiaramente risultante dalla perizia effettuata ex art. 2465 c.c.;
- la circostanza che alla moneta virtuale sia possibile attribuire un valore economico è resa evidente dal fatto che il suo possesso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
- se possono, d’altra parte, costituire oggetto di conferimento sia i crediti, sia taluni beni immateriali, quali ad esempio i diritti di proprietà industriale, non vi sarebbe ragione per escludere la liceità del conferimento di criptovalute.
Il Tribunale di Brescia, tuttavia, con il decreto in oggetto, ha rigettato il ricorso con le motivazioni che seguono.
Conferibilità delle criptovalute
Il Collegio evidenzia, innanzitutto, come oggetto della discussione non sia l’idoneità delle criptovalute a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una S.r.l., bensì se il bene concretamente conferito nel caso di specie soddisfi il requisito di cui all’art. 2464 comma 2 c.c..
A norma del codice, infatti, e secondo l’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale costante, è necessario che un bene oggetto di conferimento sia suscettibile di valutazione economica, che esista un mercato del bene in questione («presupposto di qualsivoglia attività valutativa») e che esso possa essere oggetto di esecuzione forzata: in caso contrario, verrebbe chiaramente meno la funzione di garanzia propria del capitale sociale.
Non conferibilità di una criptovaluta “autoreferenziale”
Ammessa, dunque, in linea astratta la conferibilità delle criptovalute, il Collegio respinge il ricorso con i seguenti argomenti:
a) “Mercato” di riferimento
La moneta elettronica oggetto di esame avrebbe corso di validità in un solo “mercato”, costituito da una piattaforma per la fornitura di beni e servizi riconducibile, tra l’altro, agli ideatori della moneta stessa. Da questa circostanza emerge, secondo i Giudici, una autoreferenzialità dell’elemento conferito incompatibile con la funzione del capitale sociale.
b) Valore della moneta
A questo proposito, il provvedimento evidenzia due criticità: innanzitutto, la perizia di stima del bene riportava, inoltre, soltanto il “valore normale” di quella criptovaluta tratto dalle quotazioni di un sito. La denominazione di tale sito, inoltre, lascerebbe intendere una probabile prossimità con gli stessi ideatori della moneta, ad accentuare ulteriormente il meccanismo di autoreferenzialità.
D’altra parte, non sono neppure apparsi agevolmente ricostruibili ex post i criteri utilizzati dall’esperto per la determinazione del valore, potendosi dedurre che egli si sia limitato a prestare una «incondizionata adesione all’ultimo valore disponibile sul detto sito internet, che incidentalmente è anche il più alto fatto registrare dall’inizio della pretesa quotazione».
c) Difficoltà in ordine ad una eventuale esecuzione forzata
Nulla avrebbe, infine, detto la perizia circa le modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto del conferimento. Tale profilo è stato ritenuto dai Giudici estremamente rilevante, potendo di fatto l’esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico rendere impossibile l’espropriazione senza la collaborazione spontanea del debitore.
In conclusione, due aspetti paiono particolarmente interessanti nella pronuncia in commento: la affermata conferibilità di moneta elettronica, se idonea ai sensi dell’art. 2464 comma 2 c.c. e la necessaria completezza ed affidabilità della perizia di stima, vista la novità della materia.