È illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico – quale è un personal computer – che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.
Il principio, già affermato nel 2015 (Cass., n. 24617/2015, Rizzo), è stato di recente espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4857 del 14 novembre 2018 – 30 gennaio 2019 (Pres. Fidelbo – Rel. Bassi), in relazione ad un procedimento per il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio ex art. 326 c.p.
Un approfondimento sul provvedimento a cura dello Studio Legale Iafolla è stato pubblicato su ICT Security Magazine ed è reperibile a questo link.