In seguito alla morte di una persona, è possibile un soggetto terzo chieda di accedere alla cartella clinica o, più in generale, ai dati relativi alla salute del de cuius. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, per impugnare il testamento sulla base di una ritenuta incapacità del defunto a disporre del proprio patrimonio ex art. 591 cod.civ..
Come devono comportarsi, dunque, le strutture sanitarie che ricevano una tale richiesta di accesso?
La privacy dei defunti
Il Legislatore europeo ha esplicitamente escluso, al Considerando 27, che il GDPR si applichi ai dati personali delle persone defunte: il Regolamento tutela, infatti, le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la morte di un individuo determina il venir meno proprio del soggetto tutelato dalla normativa.
Tale specifico aspetto è disciplinato, invece, a nell’ordinamento italiano dall’art. 2 terdecies del Codice Privacy, per il quale «i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento [e, dunque, anche il diritto di accesso, ndr.] riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione».
La norma estende, di fatto, anche ai defunti i diritti riconosciuti dal GDPR alle persone fisiche, stabilendo che l’esercizio di questi diritti può essere limitato soltanto dalla legge oppure da espresso divieto fatto pervenire in forma scritta dall’interessato e soltanto per i servizi della società dell’informazione. Tale divieto, comunque, «non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi».
Accesso alla cartella clinica del defunto
Con specifico riferimento alla cartella clinica, l’art. 92 del Codice Privacy autorizza soggetti terzi all’accesso soltanto in caso di documentata necessità di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o di tutelare un interesse giuridicamente rilevante di pari rango a quella dell’interessato.
A ben riflettere, tuttavia, è possibile arrivare a ritenere che la norma tuteli il diritto alla riservatezza dell’interessato e che, dunque, appartenendo alla categoria dei diritti della personalità, questo si estingua con la morte del titolare.
È legittima, dunque, la richiesta di accesso alla cartella clinica da parte di quei soggetti che debbano far valere un proprio diritto in sede giudiziaria: non necessariamente, dunque, i soli eredi, ma più in generale i soggetti “successibili” e cioè tutti coloro che abbiano interesse ad impugnare il testamento ai sensi dell’art. 591 cod.civ., a prescindere dalla fondatezza dell’azione giudiziaria.
In tal senso si erano già espressi, il Consiglio di Stato (n. 3459/2012) e il TAR Regione Puglia (n. 2/2018), riconoscendo in capo ad un soggetto successibile ex art. 591 cod.civ. il diritto di accesso alla cartella clinica di un defunto ed in particolare riconoscendo in capo alla nipote del de cuius un interesse diretto, qualificato, concreto ed attuale ad accedere agli atti richiesti, perché volto ad ottenere informazioni utili per agire in giudizio a tutela della propria sfera giuridica.