La Regione Lombardia ha introdotto nuove e più stringenti misure per la lotta alla diffusione del covid-19, con l’ordinanza n. 620 del 16/10, in vigore da oggi, 17 ottobre, fino al prossimo 6 novembre.
Il provvedimento, così come la normativa emergenziale dei mesi appena trascorsi, dedica ampio spazio alla rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro, occupandosi anche dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.
Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia
L’ordinanza raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, sia nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori che dei bambini. In caso di temperatura superiore ai 37.5° non sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Attenzione, al minore non sarà consentito l’accesso neppure in caso di febbre del genitore/accompagnatore.
Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da covid-19 (ad es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre), saranno momentaneamente isolati e, in caso di minore, sarà informata la famiglia, con invito a rientrare al domicilio e a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Il medico e il gestore del servizio educativo attiveranno le procedure per la segnalazione all’Agenzia di Tutela della Salute, la quale fornirà le opportune indicazioni ai soggetti coinvolti.
Rilevazione della temperatura di clienti e utenti
L’ordinanza raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è, invece, obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, l’utente non potrà accede alla sede e dovrà essere informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
È obbligatorio, invece, per tutti i datori di lavoro rilevare la temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro e anche nel caso in cui, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da covid-19. In caso di temperatura superiore ai 37,5°, non potrà essere consentito l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro e la persona sarà momentaneamente isolata. Il lavoratore non dovrà recarsi al pronto soccorso, ma contattare il proprio medico di medicina generale.
Rilevazione della temperatura e privacy
Attenzione: il datore di lavoro dovrà comunicare l’eventuale superamento del limite di 37,5° o l’insorgenza di sintomi riconducibili al covid-19 al medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008, indicandogli anche gli eventuali contatti lavorativi. In questo modo, il medico e la ATS potranno attivare le necessarie misure di profilassi per la ricostruzione dei contatti, all’interno e all’esterno del luogo di lavoro.
In nessun caso la circostanza potrà essere comunicata dal datore direttamente agli altri lavoratori, né al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (abbiamo approfondito il tema con i Colleghi dello Studio Legale Rosiello, a questo link).
Si tenga presente, inoltre, che la rilevazione della temperatura corporea, quando associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali, che, riguardando la salute, sono considerati dal GDPR “particolari”.
Ciò comporta che il titolare, oltre a mettere a disposizione dell’interessato l’informativa privacy (sempre obbligatoria, anche per i dati non sanitari), dovrà impostare l’attività di trattamento rispettando secondo i principi della privacy by design, minimizzazione del trattamento e riservatezza, con alcune specifiche accortezze.
L’interessato, ai sensi dell’art. 22 GDPR, ha infatti il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per meglio comprendere, si pensi, ad esempio, ad un termo scanner che impedisca l’apertura delle porte per l’accesso a un edificio nel caso in cui la temperatura di un soggetto superi la soglia prevista. Non vi sarebbero problemi in caso di temperatura inferiore a 37,5°, poiché l’apertura non comporterebbe alcun limite per i diritti e le libertà della persona. Nel caso in cui fosse, invece, rilevata una temperatura superiore a 37,5°, il soggetto, vedendosi negare dalla macchina la facoltà di accesso, dovrebbe comunque aver garantito un immediato coinvolgimento umano per la valutazione delle informazioni rilevate in automatico.
Un simile trattamento di dati, infine, qualora preveda l’uso di particolari e nuove tecnologie e possa rappresentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone, richiede lo svolgimento di una DPIA, una valutazione d’impatto che analizzi, tra le altre cose, necessità e proporzionalità del trattamento, rischi e probabilità e misure previste per la protezione dei dati personali.