Nuove regole per lo smart working post pandemia: a partire dal 1° settembre sarà possibile ricorrere al lavoro agile soltanto in presenza dell’accordo individuale tra datore e lavoratore, in cui indicare termini e modalità di svolgimento della prestazione e non sarà sufficiente aver stipulato un accordo collettivo aziendale sul punto.
Del periodo emergenziale resta, invece, la comunicazione semplificata degli accordi al Ministero del Lavoro.
Gli accordi individuali di smart working
Non sarà dunque possibile applicare lo smart working a partire dal 1° settembre, senza aver sottoscritto gli accordi individuali tra datore e lavoratore, strumento indispensabile per disegnare modalità e condizioni di quello specifico rapporto in quella specifica organizzazione.
È importante perciò che il contenuto non sia un adempimento burocratico standardizzato, ma riporti in modo chiaro e completo i giorni di lavoro da remoto, fasce di reperibilità durante il lavoro agile, lo svolgimento di riunioni in presenza o in videocall, riposi, diritto alla disconnessione ed ogni altro aspetto rilevante.
Come sempre accade, la redazione attenta e puntuale di questi accordi permette non solo di evitare criticità, ma soprattutto di trarre il massimo vantaggio per tutte le parti coinvolte.
La comunicazione semplificata
L’accordo individuale torna dunque imprescindibile, ma non deve più essere caricato sul portale del Ministero del Lavoro, come prevedeva la norma del 2017*.
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, l’obbligo di caricamento era stato infatti sostituito dalla comunicazione – anche massiva – dei lavoratori collocati in smart working, modalità che diventa ora strutturale.
Dal 1° settembre 2022 i nominativi dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working devono essere comunicati in via telematica al ministero del Lavoro, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, tramite le modalità individuate con il decreto del Ministro del Lavoro 149 del 22 agosto:
- per tutti i datori di lavoro interessati, pubblici e privati, è disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e Carta d’Identità Elettronica,
- tale adempimento è previsto solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile oppure modifica, proroga, cessazione di accordi precedenti,
- restano perciò valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente,
- la comunicazione al ministero deve essere effettuata dalle aziende entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell’accordo individuale,
- tuttavia per permettere l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro all’uso dei servizi, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022,
- il datore di lavoro conserva l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.
* L’articolo 41-bis del Dl 73/2022, convertito dalla legge 122/2022, ha riscritto l’articolo 23 della legge 81/2017.