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Dicembre 12, 2021

Smart working, Protocollo Nazionale per il settore privato

Smart working settore privato

Il Governo e le parti sociali hanno definito il 7 dicembre 2021 un Protocollo che traccia le linee guida per il settore privato, ad integrazione delle disposizioni di legge.

Ecco i punti chiave:

Adesione volontaria

L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Ciò vuol dire che l’eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né può avere conseguenze sul piano disciplinare.

Accordo individuale

Datore e lavoratore devono sottoscrivere un accordo individuale, nel rispetto della normativa (articoli 19 e 21 della L. 81/2017) e di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, prevedendo:

  • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • l’alternanza tra periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi esterni ai locali aziendali in cui non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa;
  • gli strumenti di lavoro;
  • gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche circa condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure (tecniche e organizzative) necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto della normativa giuslavoristica e della privacy;
  • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
  • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere dall’accordo.

Disconnessione

Si è detto più volte (ne abbiamo scritto anche qui) che lo smart working si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati.

In ogni caso, deve essere chiaramente individuata la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa, adottando specifiche misure che la garantiscano. I dispositivi possono essere disconnessi dal lavoratore anche in caso di assenza cosiddetta legittima, per malattia, infortunio, permesso retribuito ecc.
Il lavoratore ha sempre il diritto di chiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, mentre di norma non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Luogo e strumenti di lavoro

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza. L’accordo individuale indicherà eventualmente i luoghi in cui la prestazione non può essere svolta.

Di norma, gli strumenti informatici e tecnologici necessari allo svolgimento della prestazione sono forniti dal datore di lavoro; tuttavia le parti possono concordare l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, provvedendo in questo caso a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza. In questo caso possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.

Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali

Il datore di lavoro garantisce la  salute  e  la  sicurezza anche del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile ed è tenuto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e la malattia professionale. Si applicano altresì tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili

Il lavoratore che operi in smart working ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dei locali aziendali.

Il Protocollo promuove altresì la parità tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. Le parti sociali, inoltre, si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità.

Formazione

Rimane importante prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, ma anche le cosiddette soft skill, oltre alla formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati.